Legge 07.12.2000, n. 397
Capo II - Modifiche al codice penale
1. Dopo l'articolo 379 del codice penale è inserito il seguente:
"Art. 379-bis. - (Rivelazione di segreti inerenti a un procedimento penale). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque rivela indebitamente notizie segrete concernenti un procedimento penale, da lui apprese per avere partecipato o assistito ad un atto del procedimento stesso, è punito con la reclusione fino a un anno. La stessa pena si applica alla persona che, dopo avere rilasciato dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari, non osserva il divieto imposto dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 391-quinquies del codice di procedura penale".
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