Legge 23.12.2000, n. 388
Capo XII - Spese delle amministrazioni pubbliche
1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, concernente il termine per l'approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 54, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1- bis . Le tariffe ed i prezzi pubblici possono comunque essere modificati; in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell'esercizio finanziario. L'incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo";
b) all'articolo 56, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'aumento tariffario interessa le immatricolazioni effettuate e gli atti formati dalla sua decorrenza e, qualora esso sia deliberato con riferimento alla stessa annualità in cui è eseguita la notifica prevista dal presente comma, opera dalla data della notifica stessa".
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