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Legge 23.12.2000, n. 388

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001). (G.U. 29.12.2000, n. 302 - S.O. n. 219)

Capo XII - Spese delle amministrazioni pubbliche

Art. 67 - Compartecipazione al gettito IRPEF per i comuni per l'anno 2002

1. I decreti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, relativi all'aliquota di compartecipazione dell'addizionale provinciale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, per la parte specificata nel comma 3- bis dell'articolo 2 del citato decreto legislativo, ovvero relativamente alla parte non connessa all'effettivo trasferimento di compiti e funzioni, ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono emanati entro il 30 novembre 2002. 11

2. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo periodo, dopo le parole: "conseguentemente determinata" sono inserite le seguenti: ", con i medesimi decreti,";

b) nel primo periodo, dopo le parole: "con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917", sono aggiunte le seguenti: ", nonché eventualmente la percentuale dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativamente al periodo di imposta da cui decorre la suddetta riduzione delle aliquote".

3. Per gli anni 2002 e 2003 è istituita per i comuni una compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in una misura pari al 4,5 per cento del riscosso in conto competenza affluente al bilancio dello Stato, per l'esercizio finanziario precedente, quali entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione iscritte al capitolo 1023. Il gettito de

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