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Legge 23.12.2000, n. 388

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001). (G.U. 29.12.2000, n. 302 - S.O. n. 219)

Capo XIV - Interventi nel settore sanitario

Art. 83 - Norme attuative dell'accordo Governo-regioni

1. La lettera g) del comma 1 dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133, è abrogata. Con decorrenza dal 1° gennaio 2001, il vincolo di destinazione delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, previsto dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, è soppresso. Ciascuna regione è tenuta, per il triennio 2001 - 2003, a destinare al finanziamento della spesa sanitaria regionale risorse non inferiori alle quote che risultano dal riparto dei fondi destinati per ciascun anno al finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

2. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 10 della citata legge n. 133 del 1999 le parole: "delle attività degli istituti di ricovero e cura," sono soppresse. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, le parole: "di quelle spettanti agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico per le prestazioni e funzioni assistenziali rese nell'anno 2000 strettamente connesse all'attività di ricerca corrente e finalizzata di cui al programma di ricerca sanitaria previsto dall'articolo 12- bis , comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni," sono soppresse. L'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 56 del 2000 è abrogato.

3. L'importo di lire 30.000 miliardi di cui all'articolo 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, è elevato a lire 34.000 miliardi.

4. Nel rispetto degli adempimenti assunti dal Paese con l'adesione al patto di stabilità e crescita, a decorrere dall'anno 2001, le singole regioni, cont

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