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Legge 23.12.2000, n. 388

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001). (G.U. 29.12.2000, n. 302 - S.O. n. 219)

Capo XIV - Interventi nel settore sanitario

Art. 84 - Eliminazione progressiva dei ticket sanitari

1. Alla realizzazione degli obiettivi di spesa programmati nell'accordo Governo-regioni concorrono le disposizioni contenute negli articoli 85, 86, 87 e 88.

2. In vista della progressiva eliminazione della partecipazione degli assistiti al costo delle prestazioni sanitarie erogate dal Servizio sanitario nazionale, è sospesa l'efficacia delle seguenti disposizioni del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124:

a) articolo 1, comma 2, e comma 3, lettera a);

b) articolo 2, comma 1, lettere c) ed e);

c) articolo 3, comma l; comma 2, ad eccezione dell'ultimo periodo; comma 3, primo e secondo periodo; commi 4, 5, 6, 7 e 8; comma 9, primo periodo;

d) articoli 4 e 6;

e) articolo 7, comma 1, lettera b), limitatamente alle parole: "sia alla situazione economica del nucleo famigliare, sia" e comma 2;

f) articolo 8, comma 4.

3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 85, sono confermate le modalità di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie stabilite dall'articolo 8, comma 15, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, e dagli articoli 68 e 70 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nonché le esenzioni in relazione al reddito stabilite dallo stesso articolo 8 della citata legge n. 537 del 1993.

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