IperTesto Unico IperTesto Unico

Legge 23.12.2000, n. 388

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001). (G.U. 29.12.2000, n. 302 - S.O. n. 219)

Capo XVI - Disposizioni per agevolare l'innovazione

Art. 108 - Misure a sostegno degli investimenti in ricerca e sviluppo nelle imprese industriali

[ 1. Alle imprese che svolgono attività industriale ai sensi dell'articolo 2195, primo comma, del codice civile, è concesso dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato un credito di imposta nella misura massima del 75 per cento dell'incremento delle spese di ricerca e sviluppo sostenute a decorrere dall'esercizio 2001 rispetto alla media delle analoghe spese sostenute nei tre esercizi precedenti.

2. Gli investimenti devono riguardare spese per l'innovazione tecnologica effettuate in strutture situate nel territorio dello Stato o in progetti di collaborazione internazionale a maggioranza italiana.

3. Per la concessione e la fruizione delle agevolazioni di cui al comma 1 nonché per la regolazione contabile dei mancati o minori versamenti effettuati dai contribuenti che fruiscono del credito di imposta si applicano per quanto compatibili le norme e le disposizioni di attuazione di cui all'articolo 13 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140. A tale fine il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato si avvale per la gestione degli interventi della convenzione stipulata in applicazione del citato decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79.

4. Fatta salva la misura massima di cui al comma 1, l'agevolazione è concessa, nei limiti dello stanziamento di bilancio, tenuto conto della disciplina comunitaria degli aiuti per la ricerca e lo sviluppo. L'agevolazione non è cumulabile con quelle di cui al citato decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, nonc

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.