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Legge 23.12.2000, n. 388

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001). (G.U. 29.12.2000, n. 302 - S.O. n. 219)

Capo XVIII - Interventi in materia di lavoro

Art. 117 - Disposizioni in materia di Lavoro temporaneo. Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469

1. Alla legge 24 giugno 1997, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 2:

1) alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le parole: "o di altro Stato membro dell'Unione europea";

2) alla lettera c), dopo le parole: "dipendenza nel territorio nazionale" sono inserite le seguenti: "o di altro Stato membro dell'Unione, europea";

b) all'articolo 9, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

"3- bis . Nel caso in cui i contratti collettivi prevedano la fornitura, a persone fisiche o a nuclei familiari di lavoratori temporanei domestici, i contributi previdenziali ed assicurativi sono dovuti secondo le misure previste dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403, e successive modificazioni. L'Istituto nazionale della previdenza sociale determina le modalità ed i termini di versamento.

3- ter . Le imprese fornitrici autorizzate ai sensi dell'articolo 2 non sono tenute, a decorrere dal 1° gennaio 2001, al versamento dell'aliquota contributiva di cui all'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845";

c) all'articolo 10, comma 2, secondo periodo, le parole: "a tempo indeterminato" sono sostituite dalle seguenti: "a tempo determinato";

d) all'articolo 16, comma 3, secondo periodo, le parole "derivanti dal contributo di cui all'articolo 5, comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "da preordinare allo scopo, a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236".

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