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Legge 23.12.2000, n. 388

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001). (G.U. 29.12.2000, n. 302 - S.O. n. 219)

Capo XVIII - Interventi in materia di lavoro

Art. 119 - Potenziamento dell'attività ispettiva del Ministero del lavoro e della previdenza sociale

1. Al fine di potenziare l'attività ispettiva nelle materie di competenza con particolare riferimento alle disposizioni concernenti la sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è autorizzato ad assumere mille unità di personale nei ruoli ispettivi di cui seicento nel 2001 e quattrocento nel 2002.

2. È prorogata di ulteriori dodici mesi la validità della graduatoria del concorso espletato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui al decreto dirigenziale 3 giugno 1997 per il profilo professionale di ispettore del lavoro.

3. L'articolo 79, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è sostituito dal seguente:

"2. Al medesimo fine di cui al comma 1 una quota pari al 10 per cento dell'importo proveniente dalla riscossione delle sanzioni penali e amministrative comminate dalle Direzioni provinciali del lavoro - servizio ispezione del lavoro per le violazioni delle leggi sul lavoro è destinata per il 50 per cento a corsi di formazione e di aggiornamento del personale da assegnare al predetto servizio e per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale, delle attrezzature, degli strumenti e degli apparecchi indispensabili per lo svolgimento dell'attività ispettiva e delle relative procedure ad essa connesse. Il restante 50 per cento della quota predetta è destinato all'incremento del Fondo unico di amministrazione, di cui al contratto collettivo integrativo di lavoro relativo al person

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