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Legge 23.12.2000, n. 388

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001). (G.U. 29.12.2000, n. 302 - S.O. n. 219)

Capo XIX - Interventi in materia di agricoltura

Art. 129 - Emergenze nel settore agricolo e zootecnico

1. Per fare fronte alle emergenze determinatesi nel settore agricolo e zootecnico, a seguito delle malattie e della crisi di mercato da esse determinata, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l'attivazione degli interventi in base ai seguenti tetti di spesa:

a) interventi strutturali e di indennizzo per assicurare l'agibilità degli allevamenti bovini che operano nella linee vacca-vitello, nonché di prevenzione in allevamenti di bovini e ovini, in zone di protezione di sorveglianza istituite dall'autorità sanitaria a seguito della accertata presenza di influenza catarrale dei ruminanti: euro 10.329.138 per ciascuno degli anni 2002 e 2003; 29

a-bis) interventi strutturali e di sostegno per fronteggiare le conseguenze della malattia scrapie negli allevamenti ovini: 2,5 milioni di euro;

b) interventi strutturali e di prevenzione dalla encefalopatia spongiforme bovina negli allevamenti anche con riguardo al sostegno dei sistemi di tracciabilità, nonché alle razze da carne italiana e delle popolazioni bovine autoctone: lire 10 miliardi per il 2001 e 20 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;

c) interventi strutturali e di prevenzione e di indennizzo negli impianti avicoli e di fauna selvatica colpiti dall'influenza aviaria: lire 20 miliardi per il 2001 e 30 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;

d) interventi strutturali negli impianti viticoli colpiti da flavescenza dorata: lire 20 m

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