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Legge 23.12.2000, n. 388

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001). (G.U. 29.12.2000, n. 302 - S.O. n. 219)

Capo II - Disposizioni per la riduzione del carico fiscale delle famiglie

Art. 2 - Disposizioni in materia di imposte sui redditi relative alla riduzione delle aliquote e alla disciplina delle detrazioni e delle deduzioni

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 3- bis , primo periodo, in materia di deduzione per l'abitazione principale, le parole: "fino a lire 1.800.000" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'ammontare della rendita catastale dell'unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze,"; nel medesimo comma il secondo periodo è soppresso;

b) all'articolo 10, comma 3- bis , il quinto periodo è sostituito dal seguente: "Non si tiene conto della variazione della dimora abituale se dipendente da ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'unità immobiliare non risulti locata";

c) all'articolo 11, comma 1, concernente le aliquote e gli scaglioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche:

1) la lettera a), relativa al primo scaglione di reddito, è sostituita dalla seguente:

"a) fino a lire 20.000.000 ........ 18 per cento;";

2) la lettera b), relativa al secondo scaglione di reddito, è sostituita dalla seguente:

"b) oltre lire 20.000.000 e fino a lire 30.000.000 .... 24 per cento, per l'anno 2001, 23 per cento, per l'anno 2002, e 22 per cento, a decorrere dall'anno 2003;";

3) nella lettera c), relativa al terzo scaglione di reddito, le parole: "33,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "32 per cento a decorrere dall'anno 2001";

4) nella lettera d), relativa al quarto scaglione di reddito, l

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