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Legge 23.12.2000, n. 388

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001). (G.U. 29.12.2000, n. 302 - S.O. n. 219)

Capo XXI - Interventi per la continuità territoriale con la Sicilia

Art. 133 - Contributo per le spese di trasporto alle piccole e medie imprese siciliane

1. È concesso alle piccole e medie imprese agricole, estrattive e di trasformazione classificate dal decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 18 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1° ottobre 1997, con sede legale e stabilimento operativo nel territorio della regione Sicilia, ad eccezione di quelle di distillazione dei petroli, un contributo, mediante credito d'imposta, per le spese di trasporto ferroviario, marittimo e aereo e combinato, nei limiti stabiliti dall'Unione europea in materia di aiuti di Stato. Il contributo è concesso nei limiti del comma 2 del presente articolo per i prodotti provenienti dalle imprese site nel territorio della regione Sicilia e destinati al restante territorio comunitario. Per il 2001 il 20 per cento dello stanziamento complessivo di cui al comma 2 è riservato al contributo per le spese di trasporto su gomma. A decorrere dal 2002 tale percentuale è diminuita del 5 per cento per ciascun anno.

2. L'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è affidata alla regione Sicilia tramite apposita convenzione tra il Ministro delle finanze, il Ministro dei trasporti e della navigazione e il presidente della regione, da definire entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con la quale si stabiliranno le modalità per il trasferimento dei fondi dal bilancio statale alla regione Sicilia e l'entità del cofinanziamento regionale dell'agevolazione di cui al presente articolo, che non dovrà comunque essere inferiore al 50 per cento del contributo statale. L'onere complessivo per il bilancio

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