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Legge 23.12.2000, n. 388

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001). (G.U. 29.12.2000, n. 302 - S.O. n. 219)

Capo XXII - Interventi di protezione civile, di riassetto idrogeologico, di tutela del patrimonio storico artistico

Art. 139 - Differimento dei termini e altre disposizioni per la ultimazione dei lavori nelle zone colpite dalla catastrofe del Vajont

1. I termini per la ultimazione dei lavori previsti dall'articolo 8 della legge 10 maggio 1983, n. 190, sono differiti al 31 dicembre 2001 anche per quegli assegnatari la cui pratica contributiva sia già stata oggetto di formale revoca alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I contributi previsti dai commi primo, secondo, terzo, sesto e settimo dell'articolo 4 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, e successive modificazioni, possono essere concessi, anche in unica soluzione, a richiesta di tutti i comproprietari anche nel caso di rinuncia alla ricostruzione su aree rese disponibili dallo Stato, sino alla concorrenza delle spese sostenute da dimostrare con idonei documenti fiscali.

3. I provvedimenti di assegnazione definitiva delle aree già assegnate in via provvisoria agli aventi diritto dovranno essere definiti entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso inutilmente tale termine l'assegnazione dell'area, già provvisoria, diventa definitiva.

4. Per garantire l'erogazione di contributi necessari per la ricostruzione delle abitazioni, nonché per il completamento della ricostruzione dei centri abitati di Erto, Casso e Vajont, di cui alla legge 4 novembre 1963, n. 1457, è autorizzato, per l'anno 2001, a favore del Ministero dei lavori pubblici, lo stanziamento di lire 10 miliardi.

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