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Legge 23.12.2000, n. 388

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001). (G.U. 29.12.2000, n. 302 - S.O. n. 219)

Capo XXII - Interventi di protezione civile, di riassetto idrogeologico, di tutela del patrimonio storico artistico

Art. 140 - Riordino fondiario nelle zone del Friuli-Venezia Giulia

1. Al fine di consentire il riordino fondiario nelle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 546, e successive modificazioni, già prorogate dall'articolo 1 della legge 23 gennaio 1992, n. 34, e dall'articolo 3, comma 157, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono ulteriormente prorogate al 31 dicembre 2005. I termini stabiliti per il compimento delle procedure sono prorogati, in via di sanatoria, al 31 dicembre 2005 per le amministrazioni comunali che abbiano avviato le procedure previste per i piani di ricomposizione parcellare ai sensi delle citate disposizioni. 38

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Il termine del 31 dicembre 2005 è quello risultante dalla modifica apportata dall'art. 13bis, comma 1, del d.l. 24.12.2003 n. 355, conv. da legge 27.2. 2004, n. 47.

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