Legge 23.12.2000, n. 388
Capo XXII - Interventi di protezione civile, di riassetto idrogeologico, di tutela del patrimonio storico artistico
1. Per gli interventi relativi al finanziamento delle opere previste dai piani stralcio di assetto idrogeologico, per l'individuazione delle aree a rischio e per le relative misure di salvaguardia è istituito un apposito fondo.
2. Ai fini di cui al comma 1, per gli anni 2002 e 2003 è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi annue.
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