Legge 23.12.2000, n. 388
Capo XXIV - Disposizioni in settori diversi
1. All'articolo 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole: "sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "centoventi giorni";
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1- bis . Gli atti di pignoramento e sequestro devono essere a pena di nullità notificati presso la struttura territoriale dell'ente pubblico nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati e contenere i dati anagrafici dell'interessato, il codice fiscale e il domicilio. L'ente comunque risponde con tutto il patrimonio".
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