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Legge 23.12.2000, n. 388

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001). (G.U. 29.12.2000, n. 302 - S.O. n. 219)

Capo XXIV - Disposizioni in settori diversi

Art. 151 - Costituzione delle unità di informazione finanziaria e modifiche al decreto-legge n. 143 del 1991

1. Per ottemperare al disposto dell'articolo 2, comma 3, della decisione 2000/642/GAI, del Consiglio dell'Unione europea del 17 ottobre 2000, concernente le modalità di cooperazione tra le unità di informazione finanziaria degli Stati membri per quanto riguarda lo scambio di informazioni, l'unità di informazione finanziaria di cui alla predetta decisione è costituita, per l'Italia, presso l'Ufficio italiano dei cambi. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica comunica per iscritto l'avvenuta costituzione della predetta unità al Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

2. All'articolo 3 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4, lettera f), dopo le parole: "qualora siano attinenti alla criminalità organizzata" sono inserite le seguenti:

"ovvero le archivia, informandone gli stessi organi investigativi";

b) al comma 10, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli organi investigativi di cui al comma 4, lettera f) forniscono all'Ufficio italiano dei cambi le notizie in proprio possesso necessarie per integrare le informazioni da trasmettere alle medesime autorità di altri Stati; al di fuori dei casi di cui al presente comma, restano applicabili le disposizioni di cui agli articoli 9 e 12 della legge 1° aprile 1981, n. 121".

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