Legge 23.12.2000, n. 388
Capo XXIV - Disposizioni in settori diversi
[ 1. Alla legge 30 luglio 1990, n. 217, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 1, primo periodo, prima delle parole: "verificata l'ammissibilità dell'istanza" sono inserite le seguenti: "sentito il pubblico ministero, esaminanti gli atti e i documenti da quest'ultimo prodotti, e";
b) all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, prima delle parole: "depositato nella cancelleria del giudice" sono inserite le seguenti: "notificato al pubblico ministero e";
c) all'articolo 6, comma 4, terzo periodo, dopo le parole: "Il ricorso è notificato" sono inserite le seguenti: "al pubblico ministero e";
d) all'articolo 6, comma 5, primo periodo, dopo le parole: "a cura della cancelleria," sono inserite le seguenti: "al pubblico ministero,";
e) all'articolo 7, comma 1, prima delle parole: "se l'istanza è accolta" sono inserite le seguenti: "sentito il pubblico ministero, ed esaminati gli atti e i documenti da quest'ultimo prodotti,";
f) all'articolo 10, comma 1, primo periodo, prima delle parole: "con decreto motivato" sono inserite le seguenti: ", sentito il pubblico ministero,";
g) all'articolo 10, comma 2, primo periodo, dopo le parole: "su richiesta" sono inserite le seguenti: "del pubblico ministero e";
h) all'articolo 10, comma 3, dopo le parole: "non possono più essere richieste" sono inserite le seguenti: "dal pubblico ministero e";
i) all'articolo 18, comma 1, le parole: "ogni due anni" sono sostituite dalle seguenti: "ogni anno".
2. Al fine di impedire e prevenire danni erariali nella erogazione delle risorse finalizzate ad attuare la
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