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Legge 23.12.2000, n. 388

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001). (G.U. 29.12.2000, n. 302 - S.O. n. 219)

Capo III - Disposizioni fiscali per favorire lo sviluppo equilibrato

Art. 10 - Soppressione della tassa di proprietà sugli autoscafi

1. All'articolo 1 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, le parole: ", la navigazione in acque pubbliche degli autoscafi" sono soppresse, e le parole: "sono soggette" sono sostituite dalle seguenti: "é soggetta".

2. All'articolo 13 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, le parole: "Gli autoveicoli, i rimorchi e gli autoscafi" sono sostituite dalle seguenti: "Gli autoveicoli e i rimorchi" e le parole: "su strade, aree od acque pubbliche" sono sostituite dalle seguenti: "su strade od aree pubbliche".

3. La tariffa E allegata al citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, è soppressa.

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