Legge 23.12.2000, n. 388
Capo III - Disposizioni fiscali per favorire lo sviluppo equilibrato
1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente l'imposta regionale sulle attività produttive, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10- bis , comma 1, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Sono in ogni caso escluse dalla base imponibile le borse di studio e gli altri interventi di sostegno erogati dalle regioni, dalle province autonome e dai relativi organismi regionali per il diritto allo studio universitario, nonché dalle università, ai sensi della legge 2 dicembre 1991, n. 390";
b) all'articolo 11, comma 1, lettera a), dopo le parole: "relative agli apprendisti," sono inserite le seguenti: "ai disabili";
c) all'articolo 11, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
"4- bis . Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), sono ammessi in deduzione dalla base imponibile, fino a concorrenza, i seguenti importi:
a) lire 10.000.000 se la base imponibile non supera lire 350.000.000;
b) lire 7.500.000 se la base imponibile supera lire 350.000.000 ma non lire 350.100.000;
c) lire 5.000.000 se la base imponibile supera lire 350.100.000 ma non lire 350.200.000;
d) lire 2.500.000 se la base imponibile supera lire 350.200.000 ma non lire 350.300.000.
4- ter . I soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, applicano la deduzione di cui al comma 4- bis sul valore della produzione netta prima della ripartizione dello stesso su base regionale.";
d) all'articolo 41, commi 2 e 3, le parole: "per il 1998 e 1999", ovunque ricorrano, sono soppresse;
e) all'articolo 42, comma 7, primo periodo, le parole: "per gli anni 199
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