Legge 23.12.2000, n. 388
Capo III - Disposizioni fiscali per favorire lo sviluppo equilibrato
1. Le maggiori entrate che risulteranno dall'aumento delle basi imponibili dei tributi erariali e dei contributi sociali per effetto dell'applicazione delle disposizioni per favorire l'emersione, di cui all'articolo 116 della presente legge, sono destinate ad un fondo istituito presso lo stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica finalizzato, con appositi provvedimenti, alla riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta sul reddito delle persone fisiche gravanti sul reddito d'impresa. La riduzione è effettuata con priorità temporale nelle aree e nei territori di cui al comma 10 dell'articolo 7.
2. [Abrogato]
3. [Abrogato]
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