Legge 23.12.2000, n. 388
Capo IV - Disposizioni in materia di fiscalità sugli immobili
1. All'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, recante la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili, il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. I soggetti indicati nell'articolo 3 devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al comune per l'anno in corso in due rate delle quali la prima, entro il 30 giugno, pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata dal 1° al 20 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Il versamento dell'imposta può essere effettuato anche tramite versamenti su conto corrente postale con bollettini conformi al modello indicato con circolare del Ministero delle finanze. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 30 giugno".
2. Al comma 12 dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole: "Fino all'anno di imposta 1999", sono sostituite dalle seguenti: "Fino all'anno di imposta 2000".
3. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo è il concessionario".
4. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie, i termini per la liquidazione e l'accertamento dell'imposta
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