Legge 23.12.2000, n. 388
Capo IV - Disposizioni in materia di fiscalità sugli immobili
1. Per gli immobili di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, concernente l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, e successive modificazioni, per i quali il decennio si compie tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2002, può essere corrisposta entro il 30 marzo 2001, in luogo dell'imposta INVIM decennale, un'imposta sostitutiva pari allo 0,10 per cento del loro valore al 31 dicembre 1992, determinato con l'applicazione alla rendita catastale, anche presunta, dei moltiplicatori di cui al decreto del Ministro delle finanze del 14 dicembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 1991.
2. Per gli immobili suscettibili di destinazione edificatoria l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è commisurata al valore finale dichiarato o definitivamente accertato per l'imposta INVIM di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.
3. Per gli immobili assoggettati all'imposta INVIM straordinaria di cui al decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1991, n. 363, imposta sostitutiva di cui al comma 1 è commisurata al valore finale dichiarato o definitivamente accertato per la medesima imposta straordinaria. In tal caso è escluso l'obbligo della dichiarazione di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643.
4. Con decreto del Ministero delle finanze sono individuati i casi di esclusione dell'obbligo della dichiarazione di cui all'articolo 18 del
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