Legge 23.12.2000, n. 388
Capo V - Disposizioni in materia di tassazione dell'energia
1. All'articolo 21 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi approvato, con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:
"6- bis . Allo scopo di incrementare l'utilizzo di fonti energetiche che determinino un ridotto impatto ambientale è stabilita, nell'ambito di un progetto sperimentale, una accisa ridotta, secondo le aliquote di seguito indicate, applicabili sui seguenti prodotti impiegati come carburanti da soli od in miscela con oli minerali:
a) bioetanolo derivato da prodotti di origine agricola... lire 560.000 per 1.000 litri;
b) etere etilterbutilico (ETBE), derivato da alcole di origine agricola... lire 560.000 per 1.000 litri;
c) additivi e riformulati prodotti da biomasse:
1) per benzina senza piombo... lire 560.000 per 1.000 litri;
2) per gasolio, escluso il biodiesel... lire 475.000 per 1.000 litri.
6- ter . Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministro dell'ambiente ed il Ministro delle politiche agricole e forestali sono fissati, entro il limite complessivo di spesa di lire 30 miliardi annue, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto, i criteri di ripartizione dell'agevolazione tra le varie tipologie e tra gli operatori, le caratteristiche tecniche dei prodotti singoli e delle relative miscele ai fini dell'impiego nella carburazione, nonché le modalità di verifica della loro idoneità ad abbattere i
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