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Legge 23.12.2000, n. 388

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001). (G.U. 29.12.2000, n. 302 - S.O. n. 219)

Capo V - Disposizioni in materia di tassazione dell'energia

Art. 23 - Riduzione dell'accisa per alcuni impieghi agevolati

1. I punti 12 e 13 della tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. sono sostituiti dai seguenti:

"12. Azionamento delle autovetture da noleggio da piazza, compresi i motoscafi che in talune località sostituiscono le vetture da piazza e quelli lacuali, adibiti al servizio pubblico da banchina per il trasporto di persone:

benzina e benzina senza piombo... 40 per cento aliquota normale della benzina senza piombo;

gasolio... 40 per cento aliquota normale;

gas di petrolio liquefatti (GPL)... 40 per cento aliquota normale, gas metano... 40 per cento aliquota normale.

L'agevolazione è concessa entro i seguenti quantitativi giornalieri presumendo, in caso di alimentazione promiscua a benzina e GPL o gas metano, un consumo di GPL o gas metano pari al 70 per cento del consumo totale:

a) litri 18 o metri cubi 18 relativamente al gas metano per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;

b) litri 14 o metri cubi 14 relativamente al gas metano per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, ma non a 500.000 abitanti;

c) litri 11 o metri cubi 11 relativamente al gas metano per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione di 100.000 abitanti o meno.

13. Azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti di pertinenza dei vari enti di assistenza e di pronto soccorso da determinare con provvedimento dell'amministrazione finanziaria (nei limiti e con le modalità stabilit

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