IperTesto Unico IperTesto Unico

Legge 23.12.2000, n. 388

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001). (G.U. 29.12.2000, n. 302 - S.O. n. 219)

Capo V - Disposizioni in materia di tassazione dell'energia

Art. 24 - Riduzione delle aliquote delle accise sui prodotti petroliferi

1. Al fine di compensare le variazioni dell'incidenza sui prezzi al consumo derivanti dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio, a decorrere dal 1° gennaio 2001 e fino al 30 giugno 2001, le aliquote di accisa dei seguenti prodotti petroliferi sono stabilite nella sottoindicata misura:

a) benzina: lire 1.077.962 per mille litri;

b) benzina senza piombo: lire 1.007.486 per mille litri;

c) olio da gas o gasolio:

1) usato come carburante: lire 739.064 per mille litri;

2) usato come combustibile per riscaldamento: lire 697.398 per mille litri;

d) emulsioni stabilizzate di oli da gas ovvero di olio combustibile denso con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso, idonee all'impiego nella carburazione e nella combustione:

1) emulsione con oli da gas usata come carburante: lire 474.693 per mille litri;

2) emulsione con oli da gas usata come combustibile per riscaldamento: lire 474.693 per mille litri;

3) emulsione con olio combustibile denso usata come combustibile per riscaldamento:

3.1) con olio combustibile ATZ: lire 192.308 per mille chilogrammi;

3.2) con olio combustibile BTZ: lire 57.154 per mille chilogrammi;

4) emulsione con olio combustibile denso per uso industriale:

4.1) con olio combustibile ATZ: lire 80.717 per mille chilogrammi;

4.2) con olio combustibile BTZ: lire 40.359 per mille chilogrammi;

e) gas di petrolio liquefatti (GPL):

1) usati come carburante: lire 509.729 per mille chilogrammi;

2) usati come combustibile per riscaldamento: lire 281.125 per mille chilogrammi;

f) gas metano:

1

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.