Legge 23.12.2000, n. 388
Capo V - Disposizioni in materia di tassazione dell'energia
1. L'addizionale erariale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, come da ultimo modificato dall'articolo 10, comma 5, della legge 13 maggio 1999, n. 133, è soppressa e il predetto articolo 4 è abrogato.
2. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 3, comma 4, le parole: "entro il giorno 15" sono sostituite dalle seguenti: "entro il giorno 16";
b) all'articolo 52, comma 2, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"o- bis ) utilizzata in opifici industriali aventi un consumo mensile superiore a 1.200.000 kWh, per i mesi nei quali tale consumo si è verificato. Ai fini della fruizione dell'agevolazione gli autoproduttori dovranno trasmettere all'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio, entro il 20 di ogni mese, i dati relativi al consumo del mese precedente";
c) all'articolo 52, comma 3, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"e- ter ) impiegata come materia prima nei processi industriali elettrochimici, elettrometallurgici ed elettrosiderurgici";
d) all'articolo 53, comma 2, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"b- bis ) che l'acquistano da due o più fornitori";
e) all'articolo 56, comma 2, primo e secondo periodo, il numero "20" è sostituito dal numero "16";
f) la lettera b) del comma 3 dell'articolo 63 è sostituita dalla seguente
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