Legge 23.12.2000, n. 388
Capo VII - Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto e altre imposte indirette
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 19- bis 1, comma 1, concernente limiti alla detrazione per alcuni beni e servizi:
1) alla lettera g), dopo le parole: "50 per cento;", sono aggiunte le seguenti: "la predetta limitazione non si applica agli impianti di telefonia fissa installati all'interno dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto";
2) alla lettera h), sono aggiunte, in fine, le parole: ", tranne quelle sostenute per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a lire cinquantamila";
b) all'articolo 74, nono comma, concernente disposizioni relative a particolari settori, dopo la lettera e- bis ) sono aggiunte le seguenti:
"e- ter ) filo di rame con diametro superiore a 6 millimetri (vergella) (v.d. 7408.11);
e- quater ) filo di alluminio non legato con diametro superiore a 7 millimetri (vergella) (v.d. 7605.11);
e- quinquies ) filo di leghe di alluminio con diametro superiore a 7 millimetri (vergella) (v.d. 7605.21)";
c) all'articolo 74- bis è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"In deroga a quanto disposto dal primo comma dell'articolo 38- bis , i rimborsi previsti nell'articolo 30, non ancora liquidati alla data della dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa e i rimborsi successivi, sono eseguiti senza la prestazione delle prescritte garanzie per un ammontare non superiore a lire cinquecento milioni";
d) alla tabella A, parte II, relativa
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