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Legge 23.12.2000, n. 388

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001). (G.U. 29.12.2000, n. 302 - S.O. n. 219)

Capo IX - Disposizioni in materia di concorso pronostici Enalotto e di gioco del lotto

Art. 44 - Norme in materia di beni immobili oggetto di sequestro o di confisca

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

"1- bis . Qualora l'amministratore di beni immobili oggetto di sequestro o di confisca ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, sia autorizzato dal giudice competente ad alienare taluno di detti beni, il medesimo giudice, sentito il pubblico ministero, può altresì autorizzarlo a riattivare il procedimento di sanatoria sospeso ai sensi del quinto periodo del comma 1. In tal caso, non opera nei confronti dell'amministratore o del terzo acquirente il divieto di concessione in sanatoria di cui al sesto periodo del medesimo comma".

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