Legge 29.12.2000, n. 422
Capo II - Disposizioni particolari di adempimento, criteri specifici di delega legislativa
1. L'attuazione della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti, sarà informata ai seguenti princípi e criteri direttivi:
a) garantire i più elevati livelli di sicurezza del progetto delle discariche nonché della gestione, anche successivamente alla chiusura, al fine di prevenire e ridurre i rischi per la salute e per l'integrità dell'ecosistema locale e la tutela del paesaggio nonché l'impatto sull'ambiente, ivi compreso l'effetto serra;
b) individuare e definire i trattamenti preliminari necessari per il conferimento di rifiuti in discarica;
c) identificare i parametri per l'individuazione delle tipologie di rifiuti recuperabili con particolare riferimento alla frazione putrescibile recuperabile tramite trattamento biologico, a quella suscettibile di recupero energetico e alla frazione di rifiuti inerti recuperabili;
d) individuare i criteri per la definizione del trattamento di inertizzazione;
e) definire i termini entro i quali raggiungere i contenuti massimi consentiti in discarica dei rifiuti di cui alla lettera c), assicurando un congruo periodo transitorio, in conformità a quanto previsto in merito dalla direttiva;
f) adottare interventi per minimizzare lo smaltimento in discarica di rifiuti pericolosi, fatto salvo quanto disposto dal decreto del Ministro dell'ambiente 11 marzo 1998, n. 141;
g) prevedere semplificazioni procedurali per le discariche oggetto di certificazione ambientale di cui alle norme ISO 14001 ed al regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio, del 29 giugno 1993, relativo alle registrazioni dei siti EMAS, nel rispetto della norm
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