Legge 29.12.2000, n. 422
Capo II - Disposizioni particolari di adempimento, criteri specifici di delega legislativa
1. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge 10 luglio 1991, n. 210, recante norme di attuazione della convenzione delle Nazioni Unite relativa ad un codice di condotta delle conferenze per la navigazione marittima, adottata a Ginevra il 6 aprile 1974, è sostituito dal seguente:
"3. Le compagnie marittime che beneficiano del diritto di stabilimento ai sensi del Trattato istitutivo della Comunità europea hanno trattamento identico a quello delle compagnie di navigazione marittime nazionali italiane".
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