Accordo 24.02.2000
Capo I - Personale di accademie e conservatori
1 - Ai sensi e per quanto previsto dall'art. 15 del CCNL, con apposita contrattazione decentrata nazionale annuale, da effettuare a livello di Ministero di Pubblica Istruzione, sono regolate le seguenti materie:
- la definizione dei criteri e delle modalità per l'attuazione della mobilità professionale e territoriale del personale delle Istituzioni di Alta Cultura;
- la definizione dei criteri e delle modalità relativi alla utilizzazione del personale, tenendo conto della necessità di sostenere i processi formativi ed il miglioramento dell'offerta formativa.
2 - Nella definizione dei criteri di cui al comma 1, si terrà conto della specificità degli insegnamenti e a tal fine, in via principale, saranno richiesti, per l'accesso a cattedre e ruoli diversi da quello di provenienza, titoli artistici e professionali, atti a dimostrare l'idoneità al passaggio senza escludere eventuali diverse modalità da definire in sede di contrattazione decentrata nazionale.
3 - Il passaggio di cattedra o di ruolo, essendo la valutazione dei titoli artistici sostitutiva del titolo di studio ai sensi del 2° comma dell'art. 402 del D.Lgs. 297/94, è subordinato al superamento del periodo di prova.
4 - Le contrattazioni previste a livello di uffici periferici del Ministero della Pubblica Istruzione dal C.C.N.L., sono, per le Istituzioni di Alta Cultura, da svolgere presso l'Ispettorato per l'Istruzione Artistica.
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