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Accordo 24.02.2000

Sequenza contrattuale prevista dall'art. 44 del contratto collettivo nazionale di lavoro 26.05.1999 comparto «Scuola».

Capo I - Personale di accademie e conservatori

Art. 4 - Permessi retribuiti previsti da disposizioni di legge

I giorni di permesso, previsti dall'art. 454 del D. Lgs. 297/94, non goduti sono cumulabili anche al di là dell'anno accademico a cui si riferiscono. Il cumulo di dieci periodi mensili non goduti dà diritto ad usufruire di un anno sabbatico dal 1 novembre al successivo 31 ottobre, con possibilità di rientro anticipato previo congruo preavviso di 30 giorni.

Il personale docente assunto con contratto a tempo determinato di durata annuale o fino al termine delle elezioni, con almeno cinque anni accademici di servizio anche non continuativo, può usufruire dei permessi di cui all'art.454 del D.Lgs. 297/1994. Tali periodi non retribuiti sono validi esclusivamente ai fini della acquisizione dei punteggi previsti per l'inclusione nelle graduatorie degli aspiranti a supplenza e per le altre procedure concorsuali.

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