Accordo 24.02.2000
Capo I - Personale di accademie e conservatori
1. Gli obblighi di lavoro del personale di cui all'art.2 docente delle istituzioni di alta cultura sono funzionali al piano annuale di attività deliberato dal collegio dei professori e correlati agli obiettivi formativi delle istituzioni stesse in una dimensione progettuale idonea a promuovere e sostenere i processi innovativi in atto.
2. Resta fermo l'obbligo di partecipazione agli organi collegiali e di governo e alle commissioni di esami e di tesi, nonché alle altre attività previste dagli ordinamenti delle rispettive istituzioni.
3. Fermi restando gli attuali obblighi di lavoro, definiti dall'art.9 comma 2 dell'Accordo successivo 1-8-1996, entro il 31-12-1999 le parti verificheranno lo stato dei processi innovativi anche di natura legislativa in corso, allo scopo dell'eventuale adeguamento della normativa contrattuale.
4. Nell'ambito degli attuali obblighi di lavoro le attività di ricerca e produzione, intese anche come valorizzazione e sviluppo di competenze progettuali ed organizzative (attività espositive, concertistiche, teatrali, coreutiche etc.), funzionali alle finalità primarie delle Istituzioni di Alta Cultura, sono svolte dal personale di cui all'art.2 con esclusione dei Modelli viventi secondo il piano dell'offerta formativa deliberato dal collegio dei professori.
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