Accordo 24.02.2000
Capo I - Personale di accademie e conservatori
Il personale del presente articolo, fermi restando i vigenti obblighi di servizio, effettua la prestazione lavorativa nell'ambito della programmazione didattica, il coordinamento e le direttive dei rispettivi docenti.
Gli assistenti delle Accademie di belle arti e gli accompagnatori al pianoforte dei Conservatori sostituiscono il docente, assente, sino a trenta giorni, non prorogabili, salvo, relativamente agli assistenti, oggettive esigenze di continuità didattica, in connessione con le scadenze delle valutazioni periodiche e della chiusura dell'anno accademico. Ove l'assenza sia superiore a trenta giorni si dà luogo alla nomina di un supplente sin dall'inizio della medesima assenza.
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