Accordo 24.02.2000
Capo II - Personale delle scuole italiane all'estero
L'estensione all'estero dell'autonomia scolastica consente di introdurre elementi di flessibilità e di adeguamento dell'offerta formativa rispetto agli specifici contesti scolastici.
Il Ministero degli Affari Esteri, di concerto con il Ministero della Pubblica Istruzione, nel predisporre, sulla base delle vigenti disposizioni e con i relativi necessari adattamenti, i provvedimenti relativi all'estensione dell'autonomia alle istituzioni scolastiche, ne dà informazione alle OO.SS. firmatarie del presente contratto.
Nella prospettiva dell'acquisizione dell'autonomia le istituzioni scolastiche definiscono, nel rispetto delle competenze dei vari organi e delle funzioni e professionalità esistenti, il piano dell'offerta formativa ed adottano le modalità organizzative per l'esercizio della funzione docente di cui all'art. 24 del CCNL.
Le scuole statali italiane all'estero, come previsto dall'art. 26 del CCNL, in coerenza con gli obiettivi di ampliamento dell'offerta formativa, potranno prevedere la possibilità che i docenti svolgano attività didattiche rivolte al pubblico anche di adulti, in relazione alle esigenze formative provenienti dal territorio, con esclusione dei propri alunni per quanto riguarda le materie di insegnamento comprese nel curriculum scolastico.
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