Accordo 24.02.2000
Capo II - Personale delle scuole italiane all'estero
Per la copertura dei posti di insegnamento del contingente, temporaneamente vacanti, degli spezzoni di orario e per la sostituzione del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato temporaneamente assente, si stipulano contratti di lavoro a tempo determinato (artt. 18, 25 e 47 del CCNL 4.8.95).
In considerazione delle modifiche legislative intervenute che hanno determinato la proroga della validità delle graduatorie del personale docente aspirante alle supplenze per gli anni scolastici 1998/1999 e 1999/2000, si rinvia al primo settembre 2000 l'applicazione dell'art. 26 del D.L.vo n. 62/1998, per la parte che fissa le nuove modalità di costituzione di dette graduatorie, e al primo del mese successivo all'entrata in vigore del presente accordo, per la parte relativa al trattamento economico, così come modificato dal presente articolo.
A decorrere dal primo del mese successivo all'entrata in vigore del presente accordo, la retribuzione del personale docente con incarico a tempo determinato viene parametrata alla retribuzione dell'analogo personale in servizio nelle scuole metropolitane, ovvero - solo per i residenti - a quella locale, qualora più favorevole. Per il personale non residente la retribuzione complessiva è costituita da una retribuzione di base, pari alla retribuzione dell'analogo personale in servizio nelle scuole metropolitane e da un assegno di sede aggiuntivo, rapportato alla durata del contratto stipulato, individuato in una quota percentuale variabile dell'indennità di sede prevista per il personale a tempo indeterminato in servizio nelle scuole italiane all'estero, in modo che la retribuzione complessiva
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.