Deliberazione Garante protezione dei dati personali 29.02.2000, n. 8
Formula iniziale
Preambolo
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice-presidente, del prof. Ugo De Siervo, dell'ing. Claudio Manganelli, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
Premesso che:
l'art. 7 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, prevede per i titolari che intendano procedere ad un trattamento di dati l'obbligo di darne notificazione al Garante e, in caso di successive modifiche apportate per i profili indicati nel medesimo articolo, di comunicarle attraverso una successiva notificazione;
l'art. 12, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501, stabilisce che le notificazioni sono effettuate utilizzando modelli conformi allo schema predisposto dal Garante;
detti modelli sono stati predisposti e resi disponibili al pubblico, in particolare attraverso convenzioni con Poste italiane S.p.a. ed altri soggetti ed organismi interessati;
l'art. 15, commi 2 e 3, della legge n. 675/1996 stabilisce che con regolamento devono essere individuate le misure minime di sicurezza relative ai dati personali oggetto di trattamento;
il regolamento è stato emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 28 luglio 1999;
ai sensi dell'art. 41, comma 3, della legge n. 675/1996 il termine per l'adozione delle misure minime di sicurezza previste da tale decreto del Presidente della Repubblica è fissato al 29 marzo 2000;
Considerato che:
il modello di notificazione sarà aggiornato e perfezionato nel suo complesso entro la fine del corrente anno, in base all'esperienza acquisita e tenendo conto delle novità intercorse;
l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1999 potrebbe indurre numerosi titolari dei trattamenti a modificare la precedente notificazione ai se
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