IperTesto Unico IperTesto Unico

Decreto legislativo 18.02.2000, n. 47

Riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare, a norma dell'articolo 3 della legge 13 maggio 1999, n. 133. (G.U. 09.03.2000, n. 57 - S.O. n. 41)

Capo I - Disciplina del risparmio previdenziale

Art. 2 - Disciplina delle forme pensionistiche individuali

1. Dopo l'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, sono inseriti i seguenti:

«Art. 9- bis ( Forme pensionistiche individuali attuate mediante fondi pensione aperti ). - 1. Le forme pensionistiche individuali sono attuate mediante l'adesione ai fondi pensione di cui all'articolo 9. L'adesione avviene, su base individuale, anche in assenza di specifiche previsioni delle fonti istitutive.

2. I regolamenti dei fondi stabiliscono le modalità di partecipazione alle forme di cui al comma 1.

3. L'ammontare del contributo, definito anche in misura fissa all'atto dell'adesione, può essere successivamente variato.

4. I regolamenti dei fondi definiscono i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche, prevedendo che le prestazioni di vecchiaia siano consentite al compimento dell'età pensionabile stabilita nel regime obbligatorio di appartenenza con un minimo di cinque anni di partecipazione alla forma e che quelle di anzianità siano consentite, in caso di cessazione dell'attività lavorativa, nel concorso del requisito di partecipazione di almeno quindici anni e di un'età di non più di dieci anni inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza. Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d'impresa si considera età pensionabile il compimento dell'età prevista dall'articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Non sono in ogni caso consentite anticipazioni.

5. I regolamenti dei fondi possono disciplinare la prosecuzione volontaria della partecipazione alla forma pensionistica non oltre i cinque anni dal raggiungimento del limite dell'età pensionabile.

6.

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.