Decreto legislativo 18.02.2000, n. 47
Capo I - Disciplina del risparmio previdenziale
1. Al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 7, comma 6, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo che l'importo annuo della prestazione pensionistica in forma periodica risulti di ammontare inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui, all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335»;
b) nell'articolo 10:
1) la rubrica é sostituita dalla seguente: «Permanenza nel fondo pensione o nella forma pensionistica individuale e cessazione dei requisiti di partecipazione»;
2) nel comma 1, lettera b), sono aggiunte in fine, le seguenti parole: «o a una delle forme pensionistiche individuali di cui agli articoli 9- bis e 9- ter ;»;
3) dopo il comma 1 é aggiunto il seguente:
«1- bis . Il riscatto anche parziale della posizione individuale maturata nelle forme pensionistiche individuali di cui agli articoli 9- bis e 9- ter é consentito soltanto nelle ipotesi previste dal comma 4 dell'articolo 7.»;
4) nel comma 2, dopo le parole: «ai fondi pensione di cui all'articolo 9»; sono inserite le seguenti: «o a una delle forme pensionistiche individuali di cui agli articoli 9- bis e 9- ter »;
5) nel comma 3, dopo le parole: «a carico del fondo pensione», sono aggiunte le seguenti: «o delle forme pensionistiche individuali di cui agli articoli 9- bis e 9- ter ,»;
6) nel comma 3- bis , primo periodo, dopo le parole: «di cui agli articoli 3 e 9» sono inserite le seguenti «o presso forme pensionistiche individuali di cui agli articoli 9- bi
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