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Decreto legislativo 18.02.2000, n. 47

Riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare, a norma dell'articolo 3 della legge 13 maggio 1999, n. 133. (G.U. 09.03.2000, n. 57 - S.O. n. 41)

Capo I - Disciplina del risparmio previdenziale

Art. 4 - Decorrenza e norme transitorie

1. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 1, lettera a), si applicano con riferimento ai contributi e ai premi versati alle forme pensionistiche previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, a decorrere dal 1° gennaio 2001. 2

2. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 1, lettera f), n. 1, si applicano con riferimento agli accantonamenti effettuati a decorrere dal periodo d'imposta che inizia dalla predetta data.

3. Per i soggetti iscritti entro il 28 aprile 1993 alle forme pensionistiche complementari che risultano istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, ai fini della deducibilità prevista dall'art. 10, comma 1, lettera e- bis ), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fermo restando il limite del 12 per cento del reddito complessivo, l'importo massimo deducibile di dieci milioni di lire é maggiorato, per per un periodo transitorio di cinque anni, della differenza tra i contributi effettivamente versati nel 1999 alle suddette forme pensionistiche e il predetto limite di dieci milioni. Le modalità per fruire della predetta maggiorazione sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze.

3-bis. Per i soggetti iscritti ai fondi di previdenza complementare che abbiano presentato istanza al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'applicazione del periodo transitorio di cui al comma 8-bis dell'articolo 18 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124,

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