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Decreto legislativo 18.02.2000, n. 47

Riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare, a norma dell'articolo 3 della legge 13 maggio 1999, n. 133. (G.U. 09.03.2000, n. 57 - S.O. n. 41)

Capo II - Disciplina della gestione del risparmio previdenziale

Art. 6 - Regime tributario dei fondi pensione di prestazioni definite e dei contratti di assicurazione di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124

1. Nel decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, dopo l'articolo 14, é inserito il seguente:

«Art. 14- bis ( Regime tributario dei fondi pensione in regime di prestazione definite e dei contratti di assicurazione di cui all'articolo 9 -ter). - 1. I fondi pensione in regime di prestazioni definite sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11 per cento applicata sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta. Il risultato netto si determina sottraendo dal valore attuale della rendita in via di costituzione, calcolato al termine di ciascun anno solare, ovvero determinato alla data di accesso alla prestazione, diminuito dei premi versati nell'anno, il valore attuale della rendita stessa all'inizio dell'anno. Il risultato negativo é computato in riduzione del risultato dei periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza. Si applicano le disposizioni dei commi da 3 a 7 dell'articolo 14.

2. Per i contratti di assicurazione di cui all'articolo 9- ter , le imprese di assicurazione applicano una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11 per cento sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta. Il risultato si determina sottraendo dal valore attuale della rendita in via di costituzione, calcolato al termine di ciascun anno solare, ovvero alla data di accesso alla prestazione, diminuito dei premi versati nell'anno, il valore attuale della rendita stessa all'inizio dell'anno. Il risultato negativo é computato in riduzione d

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