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Decreto legislativo 18.02.2000, n. 47

Riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare, a norma dell'articolo 3 della legge 13 maggio 1999, n. 133. (G.U. 09.03.2000, n. 57 - S.O. n. 41)

Capo II - Disciplina della gestione del risparmio previdenziale

Art. 8 - Regime tributario dei fondi pensione che risultavano istituiti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421

1. Nel decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, dopo l'articolo 14- ter , introdotto dall'articolo 7, comma 1, é inserito il seguente:

«Art. 14- quater ( Regime tributario dei fondi pensione che risultavano istituiti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ). - 1. Alle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 18, comma 1, in regime di contribuzione definita o di prestazione definita, gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della capitalizzazione, si applicano le disposizioni dell'articolo 14.

2. Alle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 18, comma 1, in regime di prestazioni definite, gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della ripartizione, e alle forme indicate nel comma 1, gestite mediante convenzioni con imprese di assicurazione, si applicano le disposizioni dell'articolo 14- bis , comma 2. Si applicano altresì le disposizioni dell'articolo 14, commi da 5 a 7.

3. Nel caso in cui le forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 18, comma 1, siano costituite nell'ambito del patrimonio di società o enti, l'imposta sostitutiva di cui ai commi 1 e 2 é corrisposta dalla società o dall'ente nell'ambito del cui patrimonio il fondo é costituita». 7

1-bis. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 14-quater, comma 2-bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993,

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