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Decreto legislativo 18.02.2000, n. 47

Riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare, a norma dell'articolo 3 della legge 13 maggio 1999, n. 133. (G.U. 09.03.2000, n. 57 - S.O. n. 41)

Capo III - Disciplina delle prestazioni pensionistiche e del trattamento di fine rapporto

Art. 10 - Trattamento tributario delle prestazioni pensionistiche erogate ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 16, comma 1, é inserita la seguente lettera:

«a- bis ) le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h- bis ) del comma 1 dell'articolo 47, erogate in forma di capitale, anche in caso di riscatto di cui all'articolo 10, comma 1- bis , del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e a titolo di anticipazioni;»;

b) dopo l'articolo 17, é inserito il seguente:

«Art. 17- bis . - 1. Le prestazioni di cui alla lettera a-bis) del comma 1 dell'articolo 16 sono soggette ad imposta mediante l'applicazione dell'aliquota determinata con i criteri previsti al comma 1 dell'articolo 17, assumendo il numero degli anni e frazione di anno di effettiva contribuzione e l'importo imponibile della prestazione maturata, al netto delle quote del trattamento di fine rapporto e dei redditi già assoggettati ad imposta. Gli uffici finanziari provvedono a riliquidare l'imposta in base all'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17, comma 1-bis.

2. Se la prestazione é non superiore a un terzo dell'importo complessivamente maturato alla data di accesso alla prestazione stessa, l'imposta si applica sull'importo al netto dei redditi già assoggettati ad imposta. Tale disposizione si applica altresì nei casi previsti dall'articolo 10, commi 3-

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