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Decreto legislativo 18.02.2000, n. 47

Riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare, a norma dell'articolo 3 della legge 13 maggio 1999, n. 133. (G.U. 09.03.2000, n. 57 - S.O. n. 41)

Capo III - Disciplina delle prestazioni pensionistiche e del trattamento di fine rapporto

Art. 11 - Disciplina tributaria del trattamento di fine rapporto

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 17:

1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Il trattamento di fine rapporto costituisce reddito per un importo che si determina riducendo il suo ammontare delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva. L'imposta é applicata con l'aliquota determinata con riferimento all'anno in cui é maturato il diritto alla percezione, corrispondente all'importo che risulta dividendo il suo ammontare, aumentato delle somme destinate alle forme pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, per il numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione, e moltiplicando il risultato per dodici. Gli uffici finanziari provvedono a riliquidare l'imposta in base all'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui é maturato il diritto alla percezione.

1- bis . Se in uno o più degli anni indicati al comma 1 non vi é stato reddito imponibile, l'aliquota media si calcola con riferimento agli anni in cui vi é stato reddito imponibile; se non vi é stato reddito imponibile in alcuno di tali anni, si applica l'aliquota stabilita dall'articolo 11 per il primo scaglione di reddito.

1- ter . Qualora il trattamento di fine rapporto sia relativo a rapporti di lavoro a tempo determinato, di durata effettiva non superiore a due anni, l'imposta determinata ai sensi del comma 1 é diminuita di un importo pari a lire 120 mila per ciascun anno; per i periodi inferiori ad

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