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Decreto legislativo 18.02.2000, n. 47

Riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare, a norma dell'articolo 3 della legge 13 maggio 1999, n. 133. (G.U. 09.03.2000, n. 57 - S.O. n. 41)

Capo IV - Contratti di assicurazione disposizioni varie e finali

Art. 13 - Trattamento tributario dei contratti di assicurazione, dei contributi versati volontariamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 10:

1) al comma 1, lettera e), dopo le parole: «in ottemperanza a disposizioni di legge» sono aggiunte le seguenti: «, nonché quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Sono altresì deducibili i contributi versati al fondo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565»;

2) al comma 2, é aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale disposizione si applica altresì per gli oneri di cui alla lettera e) del comma 1 relativamente alle persone indicate nel medesimo articolo 433 del codice civile se fiscalmente a carico.»;

b) nell'articolo 13- bis , sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la lettera f) é sostituita dalla seguente:

«f) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente superiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se l'impresa di assicurazione non ha facoltà di recesso dal contratto, per un importo complessivamente non superiore a lire 2 milioni e 500 mila. Con decreto del Ministero delle finanze, sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP), sono stabilite le caratteristiche alle quali devono rispondere i contratt

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