Decreto legislativo 18.02.2000, n. 47
Capo IV - Contratti di assicurazione disposizioni varie e finali
1. Le disposizioni dell'articolo 13 si applicano per i contratti stipulati o rinnovati nonché per i premi versati dalle forme pensionistiche complementari gestite mediante convenzioni assicurative a decorrere dal 1° gennaio 2001. 28
2. Le disposizioni dell'articolo 14 si applicano per i redditi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2001. 29
2-bis. Nell'articolo 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482, il primo e il secondo comma sono abrogati relativamente ai contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2001. Per i contratti rinnovati, tali disposizioni continuano ad applicarsi alle prestazioni erogate riferibili agli importi maturati fino alla data in cui il contratto è rinnovato. 30
3. Le disposizioni dell'articolo 15 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2001. 31
Comma così modificato dall'art. 12, D.Lgs. 12 aprile 2001, n. 168, con la decorrenza indicata nell'art. 13 dello stesso decreto.
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