Decreto legislativo 18.02.2000, n. 47
Capo IV - Contratti di assicurazione disposizioni varie e finali
1. Al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 2, al comma 1, dopo la lettera b- bis ), é aggiunta la seguente: «b- ter ) per i soggetti destinatari del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, anche se non iscritti al fondo ivi previsto.» e al comma 2, lettera a), le parole: «lettere a e b- bis )» sono sostituite dalle seguenti: «lettere a), b- bis ) e b- ter )»;
b) nell'articolo 3, comma 1, dopo la lettera c- bis ), é aggiunta la seguente: «c- ter ) accordi tra soggetti destinatari del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, promossi da loro sindacati o associazioni di rilievo almeno regionale.»;
c) nell'articolo 7, comma 2, é inserito, in fine, il seguente periodo: «Per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b- ter ), si considera età pensionabile il compimento dell'età prevista dall'articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335.»;
d) nell'articolo 8, dopo il comma 1, é aggiunto il seguente:
«1- bis . Per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b- ter ), sono consentite contribuzioni saltuarie e non fisse. I medesimi soggetti possono altresì delegare il centro servizi o l'azienda emittente la carta di credito o di debito al versamento con cadenza trimestrale al fondo pensione dell'importo corrispondente agli abbuoni accantonati a seguito di acquisti effettuati tramite moneta elettronica presso i centri vendita convenzionati. Per la regolarizzazion
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