Decreto legislativo 25.02.2000, n. 61
[ARTICOLO ABROGATO]
[1. Le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo ai rapporti di lavoro del settore agricolo, anche con riguardo alla possibilità di effettuare lavoro supplementare o di consentire la stipulazione di una clausola elastica di collocazione della prestazione lavorativa nei rapporti a tempo determinato parziale, sono determinate dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi].
Articolo soppresso dall' art. 46, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.
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