Decreto legislativo 28.02.2000, n. 81
1. Ai soggetti in possesso alla data del 31 dicembre 1999, dei requisiti di ammissione alla contribuzione volontaria di cui all'articolo 12, comma 5, lettera a), del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, e successive modificazioni, e che abbiano presentato o presentino la relativa domanda entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, è riconosciuta una indennità commisurata al trattamento pensionistico spettante in relazione all'anzianità contributiva posseduta al momento della domanda di ammissione alla contribuzione volontaria, nel limite delle risorse preordinate allo scopo dal decreto interministeriale del 21 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 luglio 1998, n. 141. Tale indennità non potrà comunque essere inferiore all'ammontare dell'assegno di cui all'articolo 4, comma 1, spettante alla data della relativa domanda. Dalla data di decorrenza del predetto trattamento provvisorio ai beneficiari non spettano i benefici previsti dall'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 468 del 1997 e successive modificazioni. Al raggiungimento dei requisiti pensionistici richiesti dalla disciplina vigente alla data del 19 giugno 1998, il trattamento provvisorio viene rideterminato sulla base delle disposizioni recate dalla disciplina medesima.
2. Con appositi decreti interministerali, possono essere individuate misure, nell'ambito di quelle previste dall'articolo 6, che prevedano l'utilizzo di risorse, ove previste dalla normativa vigente, delle amministrazioni statali di volta in volta interessate, finalizzate alla stabilizzazione occupazionale esterna dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, i quali ha
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