Decreto legislativo 28.02.2000, n. 81
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano, salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, ai soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili e che abbiano effettivamente maturato dodici mesi di permanenza in tali attività nel periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1999.
2. Non rientrano tra i soggetti di cui il comma 1:
a) i soggetti in possesso, alla data del 31 dicembre 1999, dei requisiti richiesti per fruire dei contributi previsti dall'articolo 12, comma 5, lettera a), del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, e successive modificazioni;
b) i soggetti fruitori del trattamento di cui all'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni;
c) i soggetti che abbiano conseguito, alla data di entrata in vigore del presente decreto, la ricollocazione lavorativa ai sensi dell'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, e successive modificazioni, e del decreto interministeriale del 21 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 luglio 1998, n. 141;
d) i soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano stati dichiarati decaduti o cancellati ai sensi dell'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, e successive modificazioni;
e) i soggetti avviati sulla base di progetti finanziati dagli enti di cui all'articolo 11, comma 4, del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, e successive modificazioni;
f) i soggetti che non abbiano prodotto la dichiarazione di cui al comma 3.
3. I soggetti di cui al comma 1, per continuare ad essere utilizzati in attività socialmente utili, devono produrre una dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, all'ent
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